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In Italia, la registrazione di conversazioni che coinvolgono minori è un tema estremamente delicato che incrocia il Codice Privacy, il GDPR e le norme penali.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali interviene con rigore, specialmente quando queste registrazioni escono dalla sfera puramente personale.​
Ecco i punti fondamentali per orientarsi:

​1. Registrare è lecito?​
In linea generale, registrare una conversazione a cui si partecipa (anche se l’altro non lo sa) non è reato né violazione della privacy, a patto che:​
Chi registra sia fisicamente presente alla conversazione.​
La registrazione avvenga per fini esclusivamente personali (es. promemoria proprio) o per far valere un diritto in sede giudiziaria.
​Non avvenga nel domicilio privato della persona registrata (art. 615-bis c.p.).

​2. Il divieto di diffusione​
Il vero limite invalicabile riguarda la diffusione. Se una registrazione tra minori viene condivisa (su WhatsApp, social network o pubblicata online) senza il consenso dei genitori (esercenti la responsabilità genitoriale), si configura un illecito civile e, spesso, penale.
​Sotto i 14 anni: Il consenso deve essere prestato dai genitori.​
Dai 14 anni in su: Il minore può prestare autonomamente il consenso per i servizi digitali, ma per la diffusione di audio/video che ledono la dignità, il Garante e la legge sul cyberbullismo pongono tutele rafforzate.​

3. Registrazioni a scuola

​Il Garante ha chiarito nelle sue FAQ (“La scuola a prova di privacy”) che:
​Studenti: Possono registrare le lezioni per scopi didattici personali, ma non possono diffondere i file.
​Strumenti compensativi: Gli alunni con DSA hanno il diritto di registrare le lezioni come strumento di supporto.​
Pene: La diffusione non autorizzata di audio/video registrati a scuola può portare a sanzioni disciplinari gravi, oltre a reclami formali al Garante.​

4. Cyberbullismo e segnalazioni

​Se la registrazione viene usata per ridicolizzare o isolare un minore, rientra nelle condotte di cyberbullismo.

​Segnalazione al Garante: Ogni minore sopra i 14 anni (o i genitori per i più piccoli) può inviare una segnalazione al Garante per chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti diffusi online.​

Tempi: Il Garante interviene solitamente entro 48 ore dalla segnalazione.​
Cosa puoi fare se sei coinvolto:​

Se sei un genitore: Se tuo figlio è stato registrato e l’audio è circolato, puoi richiedere formalmente la rimozione ai gestori delle piattaforme e, in mancanza di risposta, inviare un reclamo al Garante (usando il modello specifico per il cyberbullismo).​

Se sei un minore: Sappi che diffondere audio di amici senza permesso può avere conseguenze legali serie, anche se fatto “per scherzo”.​

Nota Bene: Se la registrazione è stata effettuata installando “spie” o lasciando un registratore in una stanza senza essere presenti, si commette il reato di intercettazione illecita, punibile penalmente.

Data pubblicazione 29/12/2025