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La Direttiva NIS2 rappresenta oggi uno dei pilastri fondamentali per la sicurezza informatica nel settore pubblico.
Tuttavia, non tutti i Comuni sono soggetti obbligati in modo automatico: l’assoggettamento dipende da criteri ben precisi.

✅ Quando un Comune è soggetto a NIS/NIS2

Sono tenute ad applicare in modo certo la normativa NIS2 le amministrazioni incluse nell’Allegato III della normativa nazionale di recepimento.
Per quanto riguarda gli enti locali, rientrano normalmente tra i soggetti obbligati:

Comuni capoluogo di regione

Città metropolitane

Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

In aggiunta, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) può estendere l’applicazione della NIS2 anche ad altri enti qualora svolgano funzioni considerate critiche, o laddove la loro esclusione possa compromettere la sicurezza nazionale.
Questo significa che alcuni Comuni, pur non rientrando nei criteri dimensionali, potrebbero essere inclusi per motivi funzionali o di rischio.

❓ Quando la NIS2 non si applica automaticamente

I Comuni non capoluogo, non città metropolitana e con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti di norma non sono automaticamente soggetti alla NIS2.
Rimangono però potenzialmente “includibili” dall’ACN come soggetti importanti o essenziali, qualora svolgano attività o gestiscano servizi critici.

Data pubblicazione : 02/12/2025