Per anni è stata dibattuta la tempistica per erogare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza ai nuovi assunti, a causa di un fraintendimento del vecchio Accordo Stato-Regioni del 2011, che parlava di completamento “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”.
Punto chiave
👉 Il limite dei 60 giorni non autorizzava a iniziare l’attività lavorativa senza formazione preventiva.
Infatti, l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 ha sempre stabilito che la formazione debba avvenire prima dell’inizio delle mansioni, soprattutto in presenza di rischi specifici.
Novità del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
📌 Abolisce il riferimento ai 60 giorni.
📌 Stabilisce chiaramente che la formazione deve avvenire prima dell’assegnazione alla mansione.
📌 Elimina ogni ambiguità interpretativa e rafforza l’obbligo del datore di lavoro.
Quindi, in sintesi :
📌 Il lavoratore deve essere formato subito, prima di iniziare qualsiasi attività.
Struttura della formazione (confermata anche nel nuovo Accordo 2025)
Formazione generale: almeno 4 ore, per tutti i settori.
Formazione specifica: 4–12 ore, a seconda del settore ATECO e del livello di rischio.
Aggiornamento quinquennale: almeno 6 ore, su novità normative, tecniche e organizzative.
Data pubblicazione : 05/05/2025