Privacy e disastri naturali: hai valutato il rischio di alluvione?
Nel contesto del GDPR, la protezione dei dati personali non riguarda solo hacker o fughe di dati digitali: anche eventi naturali come alluvioni o allagamenti possono mettere a rischio la disponibilità e integrità dei dati, specialmente se conservati in archivi cartacei o server fisici.
Se la tua organizzazione opera in una zona a rischio idrogeologico, considera questi scenari nella tua analisi dei rischi e implementa misure come backup remoti, piani di disaster recovery e digitalizzazione sicura dei documenti.
La conformità al GDPR passa anche dalla prevenzione dei rischi fisici.
La valutazione del rischio di alluvione in ambito privacy può sembrare strana a prima vista, ma è un aspetto importante nella gestione dei rischi per la sicurezza dei dati personali, soprattutto quando si parla di disponibilità e integrità dei dati, come previsto dall’art. 32 del GDPR.
Quando va considerato il rischio di alluvione?
Va valutato quando:
• i dati personali (digitali o cartacei) sono conservati in aree geografiche soggette a eventi naturali (es. zone a rischio idrogeologico);
• i server, data center o archivi fisici si trovano in locali interrati o privi di adeguate misure di protezione;
• non sono previste misure di disaster recovery o business continuity.
Dove si inserisce questa valutazione?
• Nel Registro delle attività di trattamento (se pertinente);
• Nel documento di analisi dei rischi (parte della compliance privacy);
• All’interno della DPIA (Valutazione d’Impatto) se il trattamento è ad alto rischio.
Data pubblicazione : 17/04/2025